Contratto di Appalto – Caratteristiche


In questa guida spieghiamo quali sono le caratteristiche del contratto di appalto.

Definizione

Art. 1655 c.c. “L’appalto è il contratto col quale una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio (su incarico di un committente, a volte detto anche appaltante) verso un corrispettivo in danaro”.

Per l’Art. 1655 c.c. ” l ‘appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera o del servizio se non è stato autorizzato dal committente”. Permane il divieto di interposizione di manodopera anche dopo l’abrogazione della legge 23 ottobre 1960, n. 1369. L’attuale disciplina contenuta nell’art. 29 del D.Lgs 23 settembre 2003, n. 276 ha reso più flessibile l’istituto ed è stata rivista dalla L.92/2012.

 

Elementi distintivi e caratteristiche (Art. 29 del D.Lgs n. 276/2003):

nel contratto d’appalto, a differenza del contratto di somministrazione, l’appaltatore assume un’obbligazione di risultato e non di mezzi;
l’organizzazione dei mezzi necessari da parte dell’appaltatore, non necessariamente propri, può risultare anche dall’esercizio del potere direttivo e organizzativo;
L’appaltatore assume il rischio d’impresa essendo tenuto a rispondere del risultato finale nei confronti del committente nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale;
L’appaltatore utilizza i propri dipendenti in piena e totale autonomia.

Appalto genuino – Elementi di carattere formale (MLPS Circ. n. 5 dell’11 febbraio 2011)

iscrizione nel registro delle imprese con riguardo alla data, all’oggetto sociale, nonché al capitale sociale
il libro giornale ed il libro degli inventari
il libro unico del lavoro per le scritturazioni afferenti ai lavoratori impiegati nell’appalto (data di assunzione, qualifiche e mansioni)
il DURC (Documento unico di regolarità contributiva)

Certificazione del contratto di appalto

La certificazione può intervenire sia all’atto della stipulazione del contratto di appalto che in fase di esecuzione del programma concordato (Art. 84 D.Lgs n. 276/2003)

Con la procedura di certificazione vengono individuati gli aspetti di liceità ai fini della distinzione rispetto al contratto di somministrazione secondo le linee guida di cui alla circ. n. 48 del 15 dicembre 2004 del Ministero del lavoro.

Secondo l’art. 75 della D.Lgs n. 276/2003, come sostituito dal comma 4 dell’articolo 30 della legge 4 novembre 2010 n. 183, la procedura di certificazione potrà essere richiesta con riferimento a tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro.

 

Tessera di riconoscimento: Contro il sommerso e a garanzia dei buoni” appalti, con riferimento in particolare alla sicurezza contro gli infortuni sul lavoro, il datore di lavoro deve dotare il personale impegnato nell’appalto di una apposita tessera di riconoscimento (in alternativa ad uno specifico registro “di cantiere ” per le imprese che occupano fino a nove dipendenti nel singolo appalto), secondo quanto dispone l’articolo 18, comma 1, lettera u, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, contenente anche, dall’entrata in vigore della normativa antimafia, di cui alla legge 13 agosto 2010 , n 136, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. (Legge 13 agosto 2010 , n. 136, Art.5)

 

Trasferimento di ramo d’azienda: L’appaltante è responsabile solidalmente con l’appaltatore per quanto riguarda i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti ove il contratto d’appalto abbia ad oggetto le attività di un ramo d’azienda ceduto dall’appaltante all’appaltatore (Art. 32 D.Lgs n. 276/2003)

 

Obblighi retributivi. Al personale occupato nell’esecuzione di un contratto di appalto deve essere garantito il trattamento economico stabilito in sede di contrattazione collettiva, in base alle sfere di specifica competenza, nel rispetto dell’art. 36 della Costituzione e dell’art. 36 della legge 300/1970.

Non esiste alcun obbligo di garantire, nell’ambito del medesimo appalto, a differenza di quanto avviene nel contratto di somministrazione di lavoro, ai dipendenti dell’appaltatore, anche a fronte di prestazioni omogenee o comparabili, gli stessi trattamenti economici riconosciuti ai dipendenti del committente, come invece avveniva sotto il vigore della legge abrogata 23 ottobre 1960 n.1369. (Art. 85 D.Lgs n. 276/2003)

 

Responsabilità appaltante/committente, appaltatore e subappaltatore:

Responsabilità solidale per i soli crediti retributivi, entro un massimale pari al debito verso l’appaltatore al momento della domanda giudiziale (Art. 1676 c.c.) ed entro il termine prescrizionale di cinque anni (Art. 2948 c.c.)
Salvo diverse disposizioni dei CCNL, responsabilità solidale con l’appaltatore e gli eventuali subappaltatori in relazione all’ammontare del debito di natura retributiva o previdenziale, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto. Il committente è convenuto in giudizio unitamente all’appaltatore e agli eventuali subappaltatori, nei confronti dei quali ha facoltà di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio. Tali disposizione non operano nel caso in cui il committente sia una persona fisica non esercitante un’attività di impresa o professionale (Art. 29, commi 2 e 3 ter, D.Lgs n. 276/2003, come modificato dall’art. 4, comma 31, L. n. 92/2012)
Responsabilità solidale dell’appaltatore nei confronti dei subappaltatori relativamente alle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la documentazione prima del versamento del corrispettivo, che gli adempimenti citati, scaduti alla data del versamento, sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore (Art. 35, comma 28, D.L. n. 223/2006 convertito con L. n. 248/2006 e ss.mm.).

 

Impugnazione per appalto illecito

Il lavoratore licenziato che sostenga di aver lavorato per un appaltatore in base ad un appalto illecito dovrà impugnare il contratto con atto scritto, anche per il tramite dell’organizzazione sindacale, entro 60 giorni dal licenziamento o dalla comunicazione dei motivi se non contestuali al recesso.

 

Regime sanzionatorio per appalto non genuino

Appalto illecito, privo dei requisiti di cui all’art. 29, comma 1, del D.Lgs n. 276/2003 (Fornitura di mere prestazioni di lavoro, mero esercizio del potere organizzativo e direttivo)

Ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione a carico dell’utilizzatore e del somministratore. Arresto fino a 18 mesi e ammenda aumentata fino al sestuplo in caso di sfruttamento di minori (Art. 18, comma 5 bis D.Lgs n. 276/2003)

 

Definizione della sanzione in sede amministrativa

Prescrizione obbligatoria Art. 15 D.Lgs n. 124/2004: Pagamento di un quarto dell’ammenda per lavoratore e per giornata di occupazione da parte dell’utilizzatore e del somministratore
Condizione: Cessazione immediata dell’appalto