Accordo di riservatezza per operaio​ – Fac simile


Introduzione

Nel mondo del lavoro moderno, la protezione delle informazioni riservate è di fondamentale importanza per garantire la competitività e la sostenibilità delle aziende. Tra gli strumenti giuridici più efficaci per tutelare segreti commerciali e informazioni sensibili vi è l’Accordo di Riservatezza, noto anche come NDA (Non-Disclosure Agreement). Questo documento, se ben redatto, può prevenire la divulgazione non autorizzata di dati cruciali e offrire una chiara comprensione delle responsabilità legali tra le parti coinvolte.

In questa guida, esploreremo passo dopo passo come scrivere un Accordo di Riservatezza specificamente destinato agli operai. Gli operai, spesso coinvolti direttamente nei processi produttivi e a contatto con tecnologie e metodologie proprietarie, necessitano di NDA che riflettano le peculiarità del loro ruolo e delle informazioni a cui accedono. L’obiettivo è fornire uno strumento chiaro e comprensibile, che tuteli efficacemente gli interessi aziendali senza compromettere i diritti dei lavoratori. Prepareremo il terreno per una trattazione esaustiva delle clausole principali, dei termini chiave da includere e delle migliori pratiche per garantire che l’accordo sia sia legalmente solido che equo per tutte le parti coinvolte.

Come scrivere un Accordo di riservatezza per operaio​

Scrivere un Accordo di Riservatezza per un operaio richiede un approccio attento e dettagliato, poiché tale documento serve a proteggere informazioni sensibili e dati aziendali riservati. Questo tipo di accordo, noto anche come NDA (Non-Disclosure Agreement), è cruciale per tutelare le risorse intellettuali e competitive di un’azienda, specialmente quando un dipendente ha accesso a informazioni che, se divulgate, potrebbero danneggiare l’azienda stessa.

Innanzitutto, un Accordo di Riservatezza efficace deve iniziare con una chiara definizione delle parti coinvolte. È essenziale specificare chi è il datore di lavoro e chi è l’operaio, utilizzando i nomi legali completi e gli indirizzi pertinenti. Queste informazioni stabiliscono un quadro chiaro e formale dell’accordo, rendendo inequivocabile chi è vincolato dai termini del contratto.

Successivamente, è fondamentale definire con precisione cosa costituisce “informazione riservata”. Questa sezione dovrebbe elencare le tipologie di dati e informazioni che l’operaio si impegna a proteggere. Ad esempio, potrebbero essere inclusi segreti industriali, tecniche produttive, liste di clienti, strategie di marketing, progetti di ricerca e sviluppo, e qualsiasi altra informazione che il datore di lavoro considera confidenziale. È importante che questa definizione sia il più possibile comprensibile e inclusiva, in modo da evitare ambiguità o interpretazioni errate.

Un altro aspetto cruciale è la durata dell’accordo. L’Accordo di Riservatezza dovrebbe specificare quanto tempo l’operaio è obbligato a mantenere segrete le informazioni riservate, sia durante il periodo di impiego che dopo la cessazione del rapporto di lavoro. La durata post-impiego può variare a seconda delle esigenze aziendali, ma spesso si estende per un periodo di uno, due o anche cinque anni.

Inoltre, l’accordo deve chiarire le eccezioni alla riservatezza. Queste possono includere informazioni che diventano pubbliche senza il coinvolgimento dell’operaio, dati già noti all’operaio prima della stipula dell’accordo, o informazioni divulgate legalmente da terze parti. Queste clausole proteggono l’operaio da responsabilità ingiustificate nel caso in cui le informazioni riservate diventino accessibili al pubblico per motivi al di fuori del loro controllo.

Un altro elemento fondamentale è la descrizione delle conseguenze in caso di violazione dell’accordo. Questo può includere azioni legali, richieste di risarcimento danni, o altre misure correttive. È importante che queste conseguenze siano chiaramente delineate, in modo che l’operaio comprenda pienamente le implicazioni legali della divulgazione non autorizzata di informazioni riservate.

Infine, l’accordo dovrebbe includere disposizioni generali che riguardano aspetti come la legge applicabile, il foro competente per eventuali controversie, e la possibilità di modificare l’accordo solo attraverso il consenso scritto di entrambe le parti. Queste clausole finali garantiscono che l’accordo sia valido e applicabile dal punto di vista legale, offrendo un ulteriore strato di protezione per tutte le parti coinvolte.

In sintesi, la redazione di un Accordo di Riservatezza per un operaio richiede attenzione a dettagli specifici e una comprensione chiara delle esigenze aziendali e legali. Un accordo ben strutturato non solo protegge l’azienda, ma chiarisce anche i diritti e i doveri dell’operaio, creando un ambiente di lavoro basato sulla fiducia e sul rispetto reciproco.

Modello Accordo di riservatezza per operaio​

Modello Generico di Accordo di Riservatezza (NDA) per Operaio

Tra

La società [Nome della Società] con sede legale in [Indirizzo completo], iscritta al Registro Imprese di [Città] al n. [Numero Registro], P. IVA n. [Numero P. IVA], in persona del sig. [Nome e Cognome del Rappresentante Legale], in qualità di [Ruolo del Rappresentante] della Società (di seguito denominata "la Concedente")

e

[Nome del Lavoratore] residente in [Indirizzo completo], codice fiscale [Codice Fiscale], (di seguito denominato "il Ricevente").

Premesso che:

  • Tra la Concedente e il Ricevente è stato concluso in data [Data] un accordo di lavoro avente ad oggetto [Descrizione dell’oggetto dell’accordo] (oppure: sono in corso trattative per la conclusione di un accordo di lavoro avente ad oggetto [Descrizione dell’oggetto dell’accordo]);
  • Tale accordo comporta per il Ricevente l’accesso a informazioni confidenziali, di proprietà esclusiva della Concedente, come specificato all’art. 1 del presente accordo;

    Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

    Art. 1 – Informazioni Confidenziali

    1.1. Per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni comunicate al Ricevente o da quest’ultimo apprese in qualsiasi forma, sia essa scritta, verbale, elettronica, o altro, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premessa. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si intendono confidenziali: dati tecnici, processi produttivi, piani di marketing, liste clienti, e qualsiasi altra informazione che la Concedente classifichi come riservata.

    Art. 2 – Obblighi del Ricevente

    2.1. Il Ricevente si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali e a utilizzarle esclusivamente per gli scopi specificati in premessa. Il Ricevente non potrà in nessun caso divulgare, trasferire o comunicare le suddette informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto della Concedente.

    2.2. Il Ricevente adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni nei confronti di terzi, inclusi collaboratori e fornitori, vincolandoli agli stessi obblighi di riservatezza.

    Art. 3 – Durata del Vincolo di Riservatezza

    3.1. Il vincolo di riservatezza durerà fino a quando le informazioni non diventino pubblicamente note, con l’eccezione di quelle informazioni che, rimanendo segrete, continueranno a essere soggette al presente accordo.

    3.2. Alla cessazione del rapporto, il Ricevente restituirà alla Concedente tutti i documenti e materiali contenenti informazioni confidenziali.

    Art. 4 – Clausola Penale

    In caso di violazione del presente accordo, il Ricevente corrisponderà alla Concedente una penale di Euro [Importo], fatti salvi ulteriori danni.

    Art. 5 – Risoluzione delle Controversie

    Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà risolta mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di [Città], secondo il suo regolamento, che le parti dichiarano di accettare.

    [Luogo], lì [Data]

    __
    La Concedente

    __
    Il Ricevente

Esempio Accordo di riservatezza per operaio​

Accordo di Riservatezza per Operaio

TRA

(se persona giuridica) __, CF e P.IVA __, con sede legale in , rappresentata dal signor/ dott. __, domiciliato per la carica in __, cod. fisc. _ in qualità di ___ (Amministratore Delegato/Presidente/altro) di _,

(se persona fisica) il signor ___, CF___, nato a____, il _, residente in ____ (nel seguito denominata Parte Rivelante)

E

(se persona giuridica) , CF e P.IVA __, con sede legale in , rappresentata dal signor/ dott.__, domiciliato per la carica in __, cod. fisc. in qualità di(Amministratore Delegato/Presidente/altro) di _,

(se persona fisica) il signor ___, CF___, nato a____, il _, residente in _____ (nel seguito denominato Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

  • Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
  • dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
  • Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di __;
  • l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
  • a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

    Tutto ciò premesso, le Parti,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE

    Art. 1 – Premesse

    1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

    Art. 2 – Oggetto

    2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di lavorazione meccanica presso l’officina di Parte Rivelante.

    Art. 3 – Informazioni Riservate

    3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare i progetti tecnici e il know-how di produzione di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

    3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio), senza alcuna limitazione.

    3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:

  • a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;

  • b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;

  • c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;

  • d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;

  • e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

    3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

    Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente

    4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

    4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:

  • a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;

  • b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;

  • c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

    4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.

    4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del lavoro svolto, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

    Art. 5 – Proprietà intellettuale

    5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

    5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del lavoro svolto, fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.

    Art. 6- Restituzione di documenti

    6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

    6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

    Art. 7 – Periodo di durata

    7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di _____ anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

    Art. 8 – Divieto di cessione

    8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.

    Art. 9 – Modifica

    9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

    Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente

    10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

    10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di ______.