Accordo riservatezza test prodotto​ – Fac simile


Scrivere un accordo di riservatezza per il test di un prodotto è un passo cruciale per proteggere le innovazioni e le idee di un’azienda. In un mondo in cui la condivisione di informazioni è più facile che mai, garantire che le segrete commerciali e i dettagli riservati restino protetti diventa fondamentale. Questa guida è progettata per aiutare imprenditori, manager e professionisti legali a creare un accordo di riservatezza completo ed efficace. Esploreremo le componenti essenziali di un tale documento, fornendo suggerimenti pratici e best practices per assicurarci che i tuoi interessi siano tutelati. Che tu sia alle prime armi con la redazione di accordi legali o un esperto alla ricerca di un aggiornamento, questa guida ti offrirà gli strumenti necessari per navigare con sicurezza nel processo di costruzione di un accordo di riservatezza per il test di un prodotto.

Come scrivere un Accordo riservatezza test prodotto​

Scrivere un Accordo di Riservatezza per un test prodotto richiede una comprensione approfondita sia delle esigenze legali che delle pratiche commerciali. L’obiettivo principale di un tale accordo è proteggere le informazioni sensibili riguardanti un prodotto in fase di sviluppo o test, garantendo che chiunque vi abbia accesso non le divulghi a terzi non autorizzati.

Quando si inizia a redigere un Accordo di Riservatezza, si deve innanzitutto identificare chiaramente le parti coinvolte. Questo spesso include l’azienda che possiede il prodotto e il soggetto o l’organizzazione che effettuerà il test. È essenziale che i nomi legali completi delle parti siano indicati con precisione per evitare ambiguità legali.

Un altro elemento vitale è la definizione delle informazioni riservate. Bisogna specificare esattamente quali dati, documenti o conoscenze sono considerati riservati. Questo può includere, ma non è limitato a, specifiche tecniche del prodotto, prototipi, metodologie di test, risultati preliminari e qualsiasi altra informazione che l’azienda ritenga sensibile. Chiarire cosa è considerato riservato aiuta a evitare malintesi e contestazioni.

Successivamente, deve essere delineato lo scopo specifico per cui le informazioni riservate vengono condivise. In un contesto di test prodotto, l’obiettivo potrebbe essere quello di ottenere feedback o valutare le prestazioni del prodotto. È importante che l’accordo specifichi che l’uso delle informazioni riservate è limitato esclusivamente a questo scopo, impedendo qualsiasi utilizzo al di fuori dell’ambito concordato.

L’accordo dovrebbe poi spiegare le responsabilità del destinatario delle informazioni. Questo include l’obbligo di mantenere la riservatezza delle informazioni e di adottare tutte le misure necessarie per proteggerle da accessi non autorizzati. Inoltre, il destinatario dovrebbe impegnarsi a non copiare, riprodurre o divulgare le informazioni a meno che non sia strettamente necessario per i test e solo a persone che hanno sottoscritto un impegno di riservatezza.

È anche prudente includere disposizioni riguardanti la durata dell’accordo. La riservatezza può essere richiesta per un periodo specifico o indefinitamente, a seconda della natura delle informazioni e delle esigenze dell’azienda. Alcuni accordi prevedono che la riservatezza debba essere mantenuta fino a quando le informazioni non diventano pubblicamente note attraverso canali legittimi.

Infine, ogni Accordo di Riservatezza dovrebbe prevedere le conseguenze in caso di violazione. Questo può includere risarcimenti per danni, ingiunzioni o altre misure legali. È essenziale che le parti abbiano chiaro quali siano le ramificazioni legali di una violazione, poiché ciò rafforza la serietà dell’accordo e funge da deterrente.

Redigere un Accordo di Riservatezza per un test prodotto è un processo complesso che richiede attenzione ai dettagli e una comprensione solida delle necessità legali e operative. È sempre consigliabile consultare un avvocato esperto in materia di proprietà intellettuale e diritto commerciale per garantire che l’accordo sia solido e rispetti le normative vigenti.

Modello Accordo riservatezza test prodotto​

ACCORDO DI RISERVATEZZA PER TEST PRODOTTO

TRA

Concedente:
La società [Nome della Società], con sede legale in [Indirizzo], iscritta al Registro Imprese di [Luogo] al numero [Numero], P. IVA [Numero], rappresentata dal Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], in qualità di [Titolo/Posizione] della Società (di seguito denominata "Concedente").

E

Ricevente:
La società [Nome della Società], con sede legale in [Indirizzo], iscritta al Registro Imprese di [Luogo] al numero [Numero], P. IVA [Numero], rappresentata dal Sig./Sig.ra [Nome e Cognome], in qualità di [Titolo/Posizione] della Società (di seguito denominata "Ricevente").

PREMESSO CHE:

  • In data [Data], è stato concluso tra le parti un accordo avente ad oggetto [Descrizione dell’oggetto dell’accordo] (oppure: …sono in corso trattative per la conclusione di un accordo avente ad oggetto [Descrizione dell’oggetto delle trattative]);
  • Tale accordo (oppure: …le verifiche preliminari precontrattuali necessarie alla conclusione dell’accordo) comporta l’acquisizione di informazioni confidenziali da parte della Ricevente, di proprietà esclusiva della Concedente, come specificato all’art. 1 del presente accordo;

    tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

    Articolo 1: Informazioni Confidenziali

    1.1 Ai fini del presente accordo, per "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni trasmesse alla Ricevente o apprese da essa in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica, visione diretta, o altra forma intelligibile) in relazione all’accordo o alle verifiche preliminari precontrattuali. Queste includono, a titolo esemplificativo, informazioni su prodotti, processi produttivi, ricerca e sviluppo, mezzi di produzione, organizzazione aziendale, politiche commerciali, e rapporti con terzi.

    Articolo 2: Obblighi della Ricevente

    2.1 La Ricevente si impegna a mantenere riservate le Informazioni Confidenziali e ad utilizzarle esclusivamente per il fine specificato in premessa. Non potrà rivelare, trasferire o comunicare tali informazioni a terzi senza previo consenso scritto della Concedente, né riprodurre, copiare o duplicare documenti contenenti tali informazioni.

    2.2 La Ricevente adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni anche nei confronti dei suoi dipendenti e collaboratori, e farà in modo che eventuali terzi fornitori accettino obblighi simili.

    Articolo 3: Durata del Vincolo di Riservatezza

    3.1 Il vincolo di riservatezza durerà fino a quando le informazioni confidenziali non diventeranno di pubblico dominio. Qualora uno o più elementi diventino noti, il vincolo resterà in vigore per gli elementi non ancora noti.

    3.2 Su richiesta scritta della Concedente, la Ricevente restituirà tutti i documenti (anche elettronici) connessi al presente accordo.

    Articolo 4: Clausola Penale

    In caso di violazione del presente accordo, la Ricevente corrisponderà alla Concedente una penale di Euro [Importo], fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni dimostrabili.

    Articolo 5: Clausola Compromissoria

    Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà risolta mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di [Luogo], con lodo pronunciato da [Numero] arbitro/i, nominato/i in conformità al Regolamento arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

    [Luogo], lì [Data]

    La Concedente
    __
    [Nome e Cognome]

    La Ricevente
    __
    [Nome e Cognome]

    Note:

  • Assicurarsi che tutte le informazioni inserite siano corrette e complete prima della firma.
  • Personalizzare l’importo della penale e il numero di arbitri in base alle necessità specifiche delle parti coinvolte.

Esempio Accordo riservatezza test prodotto​

ACCORDO DI RISERVATEZZA PER TEST PRODOTTO

TRA

[Nome della Società Parte Rivelante], CF e P.IVA [Numero], con sede legale in [Indirizzo], rappresentata dal signor [Nome del rappresentante], domiciliato per la carica in [Indirizzo], cod. fisc. [Codice Fiscale] in qualità di [Qualifica] di [Nome della Società Parte Rivelante],

E

[Nome della Società Parte Ricevente], CF e P.IVA [Numero], con sede legale in [Indirizzo], rappresentata dal signor [Nome del rappresentante], domiciliato per la carica in [Indirizzo], cod. fisc. [Codice Fiscale] in qualità di [Qualifica] di [Nome della Società Parte Ricevente],

PREMESSO CHE

  • Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
  • dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
  • Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di testare un prodotto innovativo;
  • l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
  • a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

    Tutto ciò premesso, le Parti,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE

    Art. 1 – Premesse

    1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

    Art. 2 – Oggetto

    2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di test del prodotto innovativo.

    Art. 3 – Informazioni Riservate

    3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare il know-how tecnico e commerciale, di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

    3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio), senza alcuna limitazione.

    3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
    a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
    b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
    c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
    d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
    e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

    3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

    Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente

    4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

    4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
    a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
    b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
    c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

    4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.

    4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del test del prodotto innovativo, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

    Art. 5 – Proprietà intellettuale

    5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

    5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del test del prodotto innovativo (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore. Oppure in alternativa:

    5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l’eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’attività di ricerca in oggetto.

    Art. 6- Restituzione di documenti

    6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

    6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

    Art. 7 – Periodo di durata

    7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di **[Numero]** anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

    Art. 8 – Divieto di cessione

    8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.

    Art. 9 – Modifica

    9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

    Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente

    10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

    10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di **[Città]**.

    **FIRMATO IN DATA [Data]**

    **Parte Rivelante**
    **Nome e Cognome**
    **Firma**

    **Parte Ricevente**
    **Nome e Cognome**
    **Firma**