Accordo riservatezza proprietà industriale​ – Fac simile


Scrivere un Accordo di Riservatezza sulla Proprietà Industriale è un’attività cruciale per proteggere le idee, le invenzioni e altre risorse intellettuali di un’azienda o individuo. In un mondo sempre più competitivo e globalizzato, salvaguardare la proprietà industriale non è solo una necessità legale, ma anche una strategia fondamentale per mantenere un vantaggio competitivo. Questa guida è progettata per accompagnarti attraverso il processo di creazione di un accordo di riservatezza efficace, offrendoti consigli pratici e dettagliati su come strutturare il documento, quali clausole includere e come adattarlo alle tue specifiche esigenze. Che tu sia un imprenditore, un legale d’impresa, o un innovatore, comprendere a fondo le dinamiche di un accordo di questo tipo ti permetterà di proteggere adeguatamente le tue risorse intellettuali, creando un terreno fertile per l’innovazione e la crescita.

Come scrivere un Accordo riservatezza proprietà industriale​

Scrivere un Accordo di Riservatezza sulla Proprietà Industriale richiede una comprensione approfondita delle esigenze di protezione delle informazioni sensibili e delle innovazioni di un’azienda. Questo tipo di accordo, spesso chiamato NDA (Non-Disclosure Agreement), è fondamentale per tutelare le idee, i progetti e le invenzioni che costituiscono il cuore competitivo di un’impresa.

Iniziare la redazione di un accordo di questo tipo implica, anzitutto, definire chiaramente le parti coinvolte. È essenziale identificare in modo preciso chi sono i soggetti che stipulano l’accordo, specificando i loro ruoli e le loro responsabilità. Ciò include non solo le entità aziendali, ma anche eventuali individui, come consulenti o collaboratori esterni, che potrebbero avere accesso alle informazioni protette.

La sezione successiva dell’accordo deve concentrarsi sulla definizione delle “Informazioni Riservate”. Questo passaggio è cruciale, poiché stabilisce quali dati, documenti o materiali sono soggetti a protezione. È necessario essere dettagliati e includere tutte le forme di proprietà industriale, come brevetti, modelli di utilità, marchi, segreti commerciali e qualsiasi altro tipo di innovazione o informazione tecnica o commerciale. Una definizione chiara e specifica aiuta a evitare ambiguità legali e a garantire che tutte le parti abbiano una comprensione comune e precisa di ciò che è coperto dall’accordo.

Un altro aspetto fondamentale è determinare lo scopo per cui le informazioni riservate vengono condivise. La specificità in questa sezione aiuta a limitare l’uso delle informazioni ricevute solo alle finalità per cui sono state fornite, impedendo che vengano utilizzate in maniera impropria o non autorizzata. Ciò potrebbe includere, ad esempio, la valutazione di una possibile collaborazione o l’analisi di un potenziale investimento.

L’accordo deve anche delineare chiaramente gli obblighi delle parti in relazione alla gestione delle informazioni riservate. Questo include le misure di sicurezza che devono essere adottate per proteggere tali informazioni e il livello di accesso consentito ai dipendenti o ai collaboratori. Inoltre, è importante stabilire le conseguenze legali in caso di violazione dell’accordo, inclusi i risarcimenti per eventuali danni subiti.

La durata dell’accordo è un altro elemento cruciale. È necessario stabilire per quanto tempo le informazioni devono essere mantenute riservate. Questa durata potrebbe variare a seconda della natura delle informazioni e delle esigenze specifiche delle parti coinvolte. In alcuni casi, la riservatezza potrebbe essere richiesta solo per un determinato periodo di tempo, mentre in altri, potrebbe essere necessaria una protezione a lungo termine.

Infine, è essenziale includere una sezione che spieghi come le controversie relative all’accordo saranno risolte. Ciò può prevedere l’adozione di metodi alternativi di risoluzione delle dispute, come la mediazione o l’arbitrato, per evitare lunghi e costosi procedimenti legali.

In conclusione, la redazione di un Accordo di Riservatezza sulla Proprietà Industriale richiede attenzione ai dettagli e una comprensione chiara delle esigenze di protezione delle informazioni sensibili. Ogni sezione dell’accordo deve essere formulata con precisione per garantire che le innovazioni e i segreti commerciali di un’azienda siano adeguatamente protetti, consentendo al contempo una collaborazione produttiva tra le parti coinvolte.

Modello Accordo riservatezza proprietà industriale​

Accordo di Riservatezza e Protezione della Proprietà Industriale

Tra

La Società [Nome della Concedente], con sede legale in [Indirizzo completo], iscritta al Registro delle Imprese di [Luogo] con numero di iscrizione [Numero di iscrizione], Partita IVA [Numero di Partita IVA], rappresentata dal Sig. [Nome e Cognome del Rappresentante], in qualità di [Qualifica del Rappresentante] (di seguito denominata "Concedente")

e

La Società [Nome della Ricevente], con sede legale in [Indirizzo completo], iscritta al Registro delle Imprese di [Luogo] con numero di iscrizione [Numero di iscrizione], Partita IVA [Numero di Partita IVA], rappresentata dal Sig. [Nome e Cognome del Rappresentante], in qualità di [Qualifica del Rappresentante] (di seguito denominata "Ricevente").

Premesso:

  • che tra le suddette parti è stato stipulato un accordo in data [Data] avente ad oggetto [Descrizione dell’oggetto dell’accordo];
  • che tale accordo comporta la divulgazione alla Ricevente di informazioni che sono di esclusiva proprietà della Concedente, considerate confidenziali e pertanto segrete, come descritto dettagliatamente nell’Articolo 1 del presente accordo;

    tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

    Articolo 1: Informazioni Confidenziali

    1.1. Ai fini del presente accordo, per "informazioni confidenziali" si intendono tutte le informazioni comunicate alla Ricevente o da essa apprese in qualunque forma (scritta, verbale, elettronica o altre forme intelligibili), in relazione all’accordo menzionato in premessa, comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, informazioni su prodotti, processi produttivi, progettazione, ricerca e sviluppo, mezzi e organizzazione della produzione, servizi, strategie commerciali e gestionali, e rapporti con terzi.

    Articolo 2: Obblighi della Ricevente

    2.1. La Ricevente si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali e a utilizzarle esclusivamente per lo scopo indicato in premessa, astenendosi dal rivelarle, trasferirle o comunicarle a terzi senza il previo consenso scritto della Concedente.

    2.2. La Ricevente adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e farà in modo che eventuali terzi fornitori assumano analoghi obblighi di riservatezza.

    Articolo 3: Durata del Vincolo di Riservatezza

    3.1. Il vincolo di riservatezza resterà in vigore fino a quando le informazioni confidenziali non diventino di pubblico dominio. In caso di cessazione dell’accordo, il vincolo continuerà a sussistere per le informazioni che non siano ancora di pubblico dominio.

    3.2. Su richiesta scritta della Concedente, la Ricevente dovrà restituire tutti i documenti contenenti informazioni confidenziali.

    Articolo 4: Clausola Penale

    In caso di violazione del presente accordo, la Ricevente sarà tenuta a versare alla Concedente una penale di Euro [Importo], fatta salva la possibilità di richiedere il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

    Articolo 5: Risoluzione delle Controversie

    Qualsiasi controversia derivante dal presente accordo sarà risolta mediante arbitrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di [Luogo], secondo il Regolamento della stessa Camera, che le parti dichiarano di accettare.

    [Luogo], [Data]

    La Concedente:

    La Ricevente:

    Note: Questo modello è generico e deve essere adattato alle specifiche esigenze e leggi locali. Si consiglia di consultare un legale per la redazione definitiva.

Esempio Accordo riservatezza proprietà industriale​

ACCORDO DI RISERVATEZZA E PROPRIETÀ INDUSTRIALE

TRA

Persona giuridica: ABC S.p.A., CF e P.IVA 12345678901, con sede legale in Via Roma 1, Milano, rappresentata dal dott. Mario Rossi, domiciliato per la carica in Via Milano 2, Milano, cod. fisc. RSSMRA70A01F205Z, in qualità di Amministratore Delegato di ABC S.p.A.,

e

Persona fisica: il signor Giovanni Bianchi, CF BNCHGV80A01H501X, nato a Torino, il 01/01/1980, residente in Via Torino 10, Torino.

(nel seguito denominata Parte Rivelante)

E

Persona giuridica: XYZ S.r.l., CF e P.IVA 98765432109, con sede legale in Via Firenze 3, Roma, rappresentata dal dott.ssa Anna Verdi, domiciliata per la carica in Via Napoli 4, Roma, cod. fisc. VRDNNA85B01C201Y, in qualità di Amministratore Delegato di XYZ S.r.l.,

(nel seguito denominata Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

  • Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
  • dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
  • Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di sviluppare un nuovo software gestionale;
  • l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
  • a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

    Tutto ciò premesso, le Parti,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE

    Art. 1 – Premesse

    1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

    Art. 2 – Oggetto

    2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di sviluppo software.

    Art. 3 – Informazioni Riservate

    3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare il codice sorgente e il know-how di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.
    3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio), senza alcuna limitazione.
    3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
    a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
    b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
    c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
    d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
    e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
    3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

    Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente.

    4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
    4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
    a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
    b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
    c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
    4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
    4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati dello sviluppo software, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

    Art. 5 – Proprietà intellettuale

    5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
    5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
    5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
    5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati dello sviluppo software, (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore.

    Art. 6- Restituzione di documenti

    6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
    6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

    Art. 7 – Periodo di durata

    7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

    Art. 8 – Divieto di cessione

    8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.

    Art. 9 – Modifica

    9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

    Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente

    10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
    10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.

    IN FEDE DI CIÒ,

    Le Parti hanno sottoscritto il presente Accordo.