Accordo di riservatezza per agenzie immobiliari​ – Fac simile


Introduzione

Nel mondo altamente competitivo delle agenzie immobiliari, proteggere le informazioni riservate è cruciale per mantenere un vantaggio strategico e costruire fiducia con i clienti. Un Accordo di Riservatezza (anche noto come NDA, Non-Disclosure Agreement) è uno strumento legale essenziale che garantisce che le informazioni sensibili condivise tra le parti rimangano confidenziali. Questa guida si propone di fornire agli agenti immobiliari una comprensione chiara e dettagliata su come redigere un Accordo di Riservatezza efficace e su misura per le esigenze specifiche del settore immobiliare.

Inizieremo esplorando i componenti fondamentali di un NDA, discutendo l’importanza di ciascun elemento e fornendo esempi pratici. Successivamente, analizzeremo le migliori pratiche per personalizzare l’accordo in base alle particolari esigenze di un’agenzia immobiliare, tenendo conto delle dinamiche uniche del mercato e delle normative legali locali. Infine, offriremo consigli su come implementare e gestire efficacemente questi accordi per massimizzare la protezione delle informazioni sensibili e rafforzare le relazioni professionali.

Con questa guida, gli agenti immobiliari acquisiranno gli strumenti necessari per salvaguardare i propri interessi e quelli dei loro clienti, navigando con sicurezza nel complesso panorama della riservatezza nel settore immobiliare.

Come scrivere un Accordo di riservatezza per agenzie immobiliari​

Scrivere un Accordo di riservatezza, noto anche come NDA (Non-Disclosure Agreement), per agenzie immobiliari richiede una comprensione profonda delle esigenze legali e operative di entrambe le parti coinvolte. Un NDA è un contratto legale tra due o più parti che definisce le informazioni che devono rimanere riservate e le condizioni sotto le quali queste informazioni possono essere condivise. In contesto immobiliare, questo è particolarmente rilevante quando si condividono dettagli sensibili relativi a proprietà, strategie di marketing, o dati dei clienti.

Per iniziare, è fondamentale stabilire chiaramente le parti coinvolte nell’accordo. Queste possono includere l’agenzia immobiliare stessa, i suoi dipendenti, consulenti, collaboratori esterni, e talvolta i clienti. È essenziale che tutte le parti siano identificate con precisione, utilizzando i loro nomi legali completi e indirizzi, per evitare ambiguità.

Successivamente, occorre definire in modo esplicito cosa costituisce “informazioni riservate”. In ambito immobiliare, questo può includere dettagli su proprietà non ancora sul mercato, strategie di marketing, piani di sviluppo, dati finanziari, e informazioni personali dei clienti. È importante essere specifici e dettagliati per evitare malintesi su quali informazioni siano protette dall’accordo.

L’accordo deve poi stabilire le obbligazioni delle parti in merito alla protezione delle informazioni riservate. Questo include un obbligo di non divulgazione, il che significa che le parti non possono condividere le informazioni riservate con terzi senza il consenso esplicito della parte che le ha fornite. Inoltre, potrebbe essere necessario specificare le modalità di protezione delle informazioni, come l’uso di password o altre misure di sicurezza.

Un altro elemento cruciale è la durata dell’accordo. Questo periodo può variare a seconda della sensibilità delle informazioni e del tempo per cui devono rimanere confidenziali. Spesso, gli NDA stabiliscono che le informazioni rimarranno confidenziali per un periodo definito dopo la fine della relazione lavorativa o fino a quando le informazioni stesse non diventano di pubblico dominio attraverso mezzi legali.

L’Accordo di riservatezza deve anche prevedere le eccezioni alla riservatezza. Ad esempio, le informazioni che erano già di pubblico dominio o che la parte ricevente aveva già in suo possesso prima di firmare l’accordo potrebbero essere escluse dalle restrizioni di riservatezza. Inoltre, potrebbe essere necessario consentire la divulgazione delle informazioni in risposta a obblighi legali, come richieste da parte di autorità governative o tribunali.

Infine, è importante includere le conseguenze in caso di violazione dell’accordo. Queste conseguenze possono variare da penali finanziarie a ingiunzioni legali. Definire chiaramente le sanzioni per la violazione è fondamentale per disincentivare comportamenti inappropriati e proteggere efficacemente gli interessi di tutte le parti coinvolte.

La redazione di un NDA per agenzie immobiliari richiede quindi una combinazione di chiarezza, precisione e attenzione ai dettagli legali. È spesso consigliabile consultare un avvocato specializzato in diritto commerciale o immobiliare per assicurarsi che l’accordo rispetti tutte le normative vigenti e protegga adeguatamente gli interessi dell’agenzia.

Modello Accordo di riservatezza per agenzie immobiliari​

Modello di Accordo di Riservatezza per Agenzie Immobiliari

Tra

la società [Nome della Società Concedente] con sede in [Indirizzo Completo], iscritta al Registro Imprese di [Luogo] al n. [Numero di Iscrizione], P. IVA n. [Numero di Partita IVA], in persona del sig. [Nome e Cognome del Rappresentante Legale], in qualità di [Ruolo] della Società (di seguito denominata la "Concedente")

e

la società [Nome della Società Ricevente] con sede in [Indirizzo Completo], iscritta al Registro Imprese di [Luogo] al n. [Numero di Iscrizione], P. IVA n. [Numero di Partita IVA], in persona del sig. [Nome e Cognome del Rappresentante Legale], in qualità di [Ruolo] della Società (di seguito denominata la "Ricevente").

Premesso:

  • che fra le suddette parti è stato concluso in data [Data] un accordo avente ad oggetto [Oggetto dell’Accordo] (oppure: fra le suddette parti sono in corso trattative per la conclusione di un accordo avente ad oggetto [Oggetto]);
  • che tale accordo (oppure: il compimento di verifiche preliminari in fase precontrattuale necessarie alla conclusione dell’accordo sopra evidenziato) comporta l’acquisizione da parte della Ricevente di informazioni, di cui è proprietaria esclusiva la Concedente, da considerarsi confidenziali e quindi segrete, come meglio specificato di seguito all’art. 1 del presente accordo;

    tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed inscindibile del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.

    Art. 1 – Informazioni Confidenziali

    1.1 Con il termine "Informazioni Confidenziali" si intendono tutte le informazioni comunicate alla Ricevente o da quest’ultima apprese in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile, in conseguenza e per effetto dell’accordo di cui in premessa (oppure per effetto delle verifiche preliminari precontrattuali di cui alle premesse). In particolare, ma non limitatamente a, tali informazioni includono: dati commerciali, strategie di marketing, piani di sviluppo aziendale, liste clienti e fornitori, informazioni finanziarie e contratti immobiliari.

    Art. 2 – Obblighi della Ricevente

    2.1 La Ricevente si impegna a garantire la riservatezza delle Informazioni Confidenziali ai sensi dell’art. 1 del presente accordo, utilizzandole esclusivamente per il limitato scopo specificato in premessa. Non potrà in alcun caso farne uso differente, né rivelare, trasferire o comunicare dette informazioni a terzi senza il preventivo consenso scritto della Concedente.

    2.2 La Ricevente si impegna altresì ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni da parte dei propri dipendenti e collaboratori, estendendo tali obblighi a eventuali terzi fornitori cui le informazioni siano comunicate per eseguire l’accordo.

    Art. 3 – Durata del Vincolo di Riservatezza

    3.1 Il vincolo di riservatezza durerà fino a quando le Informazioni Confidenziali non siano divenute di dominio pubblico. Qualora solo alcuni elementi diventino noti, il vincolo resterà in vigore per gli elementi ancora confidenziali. Tale vincolo opererà anche dopo la cessazione dell’accordo.

    3.2 Su richiesta scritta della Concedente, la Ricevente restituirà prontamente tutti i documenti (anche elettronici) relativi al presente accordo.

    Art. 4 – Clausola Penale Convenzionale (Eventuale)

    In caso di violazione del presente accordo, la Ricevente corrisponderà alla Concedente, a titolo di penale convenzionale, la somma di Euro [Importo], fatti salvi eventuali maggiori danni dimostrabili.

    Art. 5 – Clausola Compromissoria

    Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà risolta dalla Camera Arbitrale della Camera di Commercio di [Luogo] mediante arbitrato [Tipo di Arbitrato], con lodo secondo [Norme], da n. [Numero] arbitro/i nominato/i in conformità al Regolamento della stessa Camera Arbitrale, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.

    [Luogo], lì [Data]

    La Concedente

    _____

    La Ricevente


Esempio Accordo di riservatezza per agenzie immobiliari​

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

(se persona giuridica)

Nome della Società

, CF e P.IVA

Numero CF/P.IVA

, con sede legale in

Indirizzo

, rappresentata dal signor/dott.

Nome e Cognome

, domiciliato per la carica in

Indirizzo

, cod. fisc.

Codice Fiscale

in qualità di

Ruolo

di

Nome della Società

,

(se persona fisica) il signor

Nome e Cognome

, CF

Codice Fiscale

, nato a

Luogo di Nascita

, il

Data di Nascita

, residente in

Indirizzo


(nel seguito denominata Parte Rivelante)

E

(se persona giuridica)

Nome della Società

, CF e P.IVA

Numero CF/P.IVA

, con sede legale in

Indirizzo

, rappresentata dal signor/dott.

Nome e Cognome

, domiciliato per la carica in

Indirizzo

, cod. fisc.

Codice Fiscale

in qualità di

Ruolo

di

Nome della Società

,

(se persona fisica) il signor

Nome e Cognome

, CF

Codice Fiscale

, nato a

Luogo di Nascita

, il

Data di Nascita

, residente in

Indirizzo


(nel seguito denominato Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

  • Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
  • dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
  • Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di

    scopo specifico

    ;

  • l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
  • a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

    Tutto ciò premesso, le Parti,

    CONVENGONO QUANTO SEGUE

    Art. 1 – Premesse

    1.1.

    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

    Art. 2 – Oggetto

    2.1.

    Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di **

    descrizione delle attività

    **.

    Art. 3 – Informazioni Riservate

    3.1.

    Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare **

    descrizione delle informazioni riservate

    ** di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.

    3.2.

    Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio), senza alcuna limitazione.

    3.3.

    In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
    a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
    b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
    c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
    d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
    e) vengano rivelate a Parte Ricevente da un soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;

    3.4.

    Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.

    Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente.

    4.1.

    Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.

    4.2.

    In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
    a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
    b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
    c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.

    4.3.

    Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.

    4.4.

    Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del/della **

    tipo di ricerca/lavoro svolto

    **, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.

    Art. 5 – Proprietà intellettuale

    5.1.

    Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.

    5.2.

    In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.3.

    In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.

    5.4.

    Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati de/della **

    tipo di ricerca/lavoro svolto

    **, (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore. oppure in alternativa

    5.4.

    Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l’eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’attività di ricerca in oggetto.

    Art. 6- Restituzione di documenti

    6.1.

    Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.

    6.2.

    Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.

    Art. 7 – Periodo di durata

    7.1.

    Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di **

    numero di anni

    ** anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

    Art. 8 – Divieto di cessione

    8.1.

    Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.

    Art. 9 – Modifica

    9.1.

    Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

    Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente

    10.1.

    Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.

    10.2.

    Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di **

    luogo

    **.

    **Note:** Le informazioni tra tag `

    ` devono essere compilate con i dettagli specifici delle parti coinvolte e delle informazioni riservate.