Introduzione
Nel mondo degli affari odierno, la riservatezza è divenuta una componente fondamentale per la protezione delle informazioni sensibili di un’azienda. Questo è particolarmente vero per le ditte di pulizie, che spesso hanno accesso a spazi e documenti riservati durante lo svolgimento delle loro attività quotidiane. Un Accordo di Riservatezza, o NDA (Non-Disclosure Agreement), è un documento legale essenziale per garantire che tutte le informazioni riservate siano mantenute al sicuro e non vengano divulgate a terzi non autorizzati.
Questa guida è stata concepita per supportare i titolari di ditte di pulizie e i professionisti del settore nella redazione di un efficace Accordo di Riservatezza. Attraverso una serie di passaggi chiari e dettagliati, esploreremo gli elementi chiave che costituiscono un NDA, evidenziando le clausole essenziali e offrendo consigli pratici su come adattare il documento alle specifiche esigenze della vostra attività.
Che siate nuovi nel settore o professionisti esperti, comprendere come redigere un Accordo di Riservatezza non solo proteggerà la vostra azienda da potenziali rischi legali, ma contribuirà anche a costruire una relazione di fiducia con i vostri clienti. Prendetevi il tempo necessario per familiarizzare con i contenuti di questa guida e assicuratevi che ogni accordo che stipulerete sia solido, chiaro e completo.
Come scrivere un Accordo di riservatezza ditta pulizie
Scrivere un Accordo di Riservatezza per una ditta di pulizie richiede una comprensione approfondita delle esigenze specifiche di entrambe le parti coinvolte, nonché delle norme legali applicabili. Questo tipo di accordo è fondamentale per proteggere le informazioni sensibili e garantire che i dati aziendali, le modalità operative e altre informazioni riservate non vengano divulgati a terzi non autorizzati.
Iniziate definendo chiaramente le parti coinvolte nell’accordo. Di solito, queste includono la ditta di pulizie e il cliente o l’azienda che richiede i servizi. È importante identificare chiaramente le parti per evitare qualsiasi ambiguità legale. In questa fase, è essenziale includere i dettagli specifici di contatto e le informazioni legali di entrambe le parti.
L’elemento successivo da considerare è la definizione di cosa costituisce “informazioni riservate”. Questa sezione dovrebbe essere il più dettagliata possibile, elencando tutte le tipologie di dati e informazioni che devono essere protette. Questo potrebbe includere informazioni finanziarie, dettagli sui clienti, strategie aziendali, procedure operative, e qualsiasi altra informazione che la ditta o il cliente considerano sensibile. È cruciale essere specifici per evitare eventuali interpretazioni errate che potrebbero portare a violazioni dell’accordo.
Un altro aspetto fondamentale è stabilire le obbligazioni delle parti rispetto alle informazioni riservate. Questo include l’impegno della ditta di pulizie a non divulgare, copiare o utilizzare tali informazioni per scopi estranei all’accordo stesso. Dovrebbe essere chiaro che qualsiasi violazione di queste obbligazioni potrebbe comportare conseguenze legali. Inoltre, è utile specificare che le informazioni riservate devono essere trattate con lo stesso livello di cura che la ditta usa per proteggere le proprie informazioni riservate.
L’accordo dovrebbe anche delineare la durata della riservatezza, specificando quanto tempo le informazioni devono essere mantenute riservate. Questo periodo può variare a seconda della natura delle informazioni e delle esigenze delle parti coinvolte. Alcuni accordi potrebbero richiedere che le informazioni siano mantenute riservate indefinitamente, mentre altri potrebbero specificare un termine di anni.
È inoltre consigliabile includere clausole relative alle eccezioni alla riservatezza. Queste potrebbero comprendere situazioni in cui le informazioni diventano pubblicamente disponibili senza colpa di una delle parti, o quando vengono richieste da autorità legali o regolamentari. Definire chiaramente queste eccezioni aiuta a proteggere entrambe le parti da responsabilità indesiderate.
Infine, l’accordo dovrebbe prevedere le conseguenze in caso di violazione. Questo include le azioni legali che possono essere intraprese e le sanzioni che possono essere applicate. È importante che queste conseguenze siano proporzionate e chiaramente definite per dissuadere eventuali inadempienze.
L’Accordo di Riservatezza dovrebbe essere redatto in un linguaggio chiaro e comprensibile, evitando termini troppo tecnici o ambigui. È sempre consigliabile consultare un legale esperto nella redazione di contratti di questo tipo, per assicurarsi che l’accordo sia valido e conforme alle leggi locali. Un accordo ben scritto non solo protegge le informazioni sensibili, ma crea anche una base di fiducia tra la ditta di pulizie e il cliente, facilitando una collaborazione proficua e duratura.
Modello Accordo di riservatezza ditta pulizie
Modello Generico di Accordo di Riservatezza per Ditta di Pulizie
TRA
La società [Nome della Concedente], con sede legale in [Indirizzo completo], iscritta al Registro delle Imprese di [Città] al numero [Numero di registrazione], Partita IVA [Numero di Partita IVA], rappresentata dal Sig./Sig.ra [Nome del rappresentante], in qualità di [Titolo/Posizione] della Società (di seguito denominata "Concedente")
E
La società [Nome della Ricevente], con sede legale in [Indirizzo completo], iscritta al Registro delle Imprese di [Città] al numero [Numero di registrazione], Partita IVA [Numero di Partita IVA], rappresentata dal Sig./Sig.ra [Nome del rappresentante], in qualità di [Titolo/Posizione] della Società (di seguito denominata "Ricevente").
Premesso:
- che tra le parti è stato concluso in data [Data] un accordo avente ad oggetto [Descrizione dell’accordo] (oppure: sono in corso trattative per la conclusione di un accordo avente ad oggetto [Descrizione]);
- che tale accordo richiede l’acquisizione da parte della Ricevente di informazioni riservate di proprietà esclusiva della Concedente, come specificato nell’articolo 1 del presente accordo;
tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue.
1. Informazioni Confidenziali
1.1 Per “informazioni confidenziali” si intendono tutte le informazioni comunicate alla Ricevente in qualsiasi forma (scritta, verbale, elettronica o altro) in relazione all’accordo indicato in premessa. Queste includono, a titolo esemplificativo, informazioni su prodotti, processi, metodi operativi, piani aziendali, e strategie commerciali della Concedente.
2. Obblighi della Ricevente
2.1 La Ricevente si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni confidenziali e a utilizzarle esclusivamente per lo scopo specificato nell’accordo. Non potrà divulgare, trasferire o riprodurre tali informazioni senza il previo consenso scritto della Concedente.
2.2 La Ricevente adotterà tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori, e imporrà obblighi simili ai suoi fornitori.
3. Durata del Vincolo di Riservatezza
3.1 L’obbligo di riservatezza rimarrà valido fino a quando le informazioni non diverranno di pubblico dominio per cause non imputabili alla Ricevente. Anche in tal caso, il vincolo resterà in vigore per gli elementi non divulgati.
3.2 Su richiesta scritta della Concedente, la Ricevente restituirà tutti i documenti contenenti informazioni confidenziali.
4. Clausola Penale Convenzionale (Eventuale)
In caso di violazione del presente accordo, la Ricevente pagherà alla Concedente una penale di Euro [Importo], fatti salvi eventuali ulteriori danni dimostrati.
5. Clausola Compromissoria
Qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà risolta tramite arbitrato presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di [Città], secondo il regolamento della stessa, che le parti dichiarano di conoscere e accettare.
**[Luogo e data]**
**La Concedente**
**La Ricevente**—
Questo modello può essere adattato alle specifiche esigenze delle parti coinvolte in un accordo di riservatezza, in particolare nel contesto del settore delle pulizie, mantenendo l’integrità e la riservatezza delle informazioni scambiate.
Esempio Accordo di riservatezza ditta pulizie
ACCORDO DI RISERVATEZZA
TRA
(se persona giuridica) CleanMaster S.r.l., CF e P.IVA 12345678901, con sede legale in Via della Pulizia, 10, Milano, rappresentata dal signor Mario Rossi, domiciliato per la carica in Via della Pulizia, 10, cod. fisc. RSSMRA80A01F205X in qualità di Amministratore Delegato di CleanMaster S.r.l.,
(se persona fisica) il signor __________________, CF___________________, nato a____________, il _____, residente in _________________________________ (nel seguito denominata Parte Rivelante)
E
(se persona giuridica) Splendor S.n.c., CF e P.IVA 09876543210, con sede legale in Via della Lucentezza, 20, Roma, rappresentata dal signor Luigi Bianchi, domiciliato per la carica in Via della Lucentezza, 20, cod. fisc. BNCLGU70B01H501Y in qualità di Presidente di Splendor S.n.c.,
(se persona fisica) il signor _______________, CF___________________, nato a____________, il _____, residente in _________________________________
(nel seguito denominato Parte Ricevente)
PREMESSO CHE
- Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale (di seguito “Informazioni Riservate” come definite al successivo art. 3);
- dette Informazioni Riservate costituiscono per la Parte Rivelante un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole;
- Parte Ricevente ha chiesto di poter disporre delle Informazioni Riservate allo scopo di migliorare i propri servizi di pulizia;
- l’utilizzo di tali Informazioni Riservate richiede adeguate forme di protezione a garanzia dei risultati che si vorranno raggiungere, della loro originalità e della loro eventuale brevettabilità;
- a tal fine è necessario definire gli specifici obblighi di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.
Tutto ciò premesso, le Parti,
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 – Oggetto
2.1. Il presente Accordo disciplina gli obblighi di riservatezza cui è tenuta Parte Ricevente rispetto alle Informazioni Riservate, come definite all’articolo seguente, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività di gestione e miglioramento dei servizi di pulizia.
Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni acquisite da Parte Ricevente, in particolare le metodologie di pulizia avanzate e le formule chimiche dei detergenti di proprietà di Parte Rivelante, che non siano di pubblico dominio, a patto che tali informazioni siano indicate quali confidenziali al momento della comunicazione dalla Parte Rivelante.
3.2. Le Informazioni Riservate potranno essere acquisite in qualsiasi forma (orale, scritta, grafica, dimostrativa, a macchina o con modello d’esempio), senza alcuna limitazione.
3.3. In nessun caso potranno essere considerate Riservate le informazioni che:
a) siano di dominio pubblico alla data della sottoscrizione del presente Accordo o diventino tali in seguito alla suddetta acquisizione per atto o comportamento non vietato a Parte Ricevente;
b) erano conosciute e/o possa essere dimostrato che erano conosciute da Parte Ricevente al momento della trasmissione;
c) siano state trasmesse a Parte Ricevente ed espressamente qualificate come non riservate;
d) siano state sviluppate indipendentemente da Parte Ricevente senza utilizzare le Informazioni Riservate;
e) vengano rivelate a Parte Ricevente da una soggetto diverso da Parte Rivelante, il quale non sia vincolato da un obbligo di segretezza riferibile al presente Accordo, e comunque diventino note a Parte Ricevente per fatto non imputabile alla stessa;
3.4. Le Informazioni Riservate comunicate a Parte Ricevente da società controllate, consulenti, agenti o rappresentanti da Parte Rivelante sono anch’esse soggette alla disciplina del presente Accordo.
Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente
4.1. Parte Ricevente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle Informazioni Riservate acquisite da Parte Rivelante ed identificate come confidenziali nell’ambito del presente Accordo o eventuali altri documenti successivi.
4.2. In particolare, Parte Ricevente si impegna alle seguenti prescrizioni:
a) considerare strettamente riservate e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere note a soggetti terzi le Informazioni Riservate, intendendosi per soggetti terzi tutti i soggetti diversi da quelli indicati all’art. 3.4;
b) adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le Informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
c) osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di privacy e di protezione dei dati personali.
4.3. Parte Ricevente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre, copiare anche una qualsiasi parte di tali Informazioni riservate in qualsiasi forma trasmesse, senza lo specifico consenso scritto di Parte Rivelante.
4.4. Parte Ricevente manterrà il diritto a presentare i risultati del miglioramento dei servizi di pulizia, sempre nel rispetto degli obblighi di segretezza a cui essa è vincolata.
Art. 5 – Proprietà intellettuale
5.1. Le Informazioni Riservate fornite da Parte Rivelante a Parte Ricevente rimangono di proprietà di Parte Rivelante e saranno concesse a Parte Ricevente ai soli scopi indicati al precedente art. 2.
5.2. In nessun caso Parte Ricevente potrà avanzare alcun diritto o pretesa rispetto alle Informazioni Riservate.
5.3. In nessun caso il presente Accordo offre e/o concede a Parte Ricevente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle Informazioni Riservate.
5.4. Le Parti partecipano in pari quota ai diritti di proprietà intellettuale o industriale sui risultati del miglioramento dei servizi di pulizia, (eventuali invenzioni, nuovi modelli, innovazioni di procedimento o di prodotto, know-how tecnico e commerciale), fatti salvi i diritti morali spettanti per legge a Parte Ricevente in qualità di autore ed inventore. oppure in alternativa
5.4. Le Parti si impegnano a disciplinare con separato accordo l’eventuale titolarità dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale derivanti dall’attività di ricerca in oggetto.
Art. 6- Restituzione di documenti
6.1. Alla scadenza del presente Accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, Parte Ricevente si impegna a riconsegnare a Parte Rivelante gli originali e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle Informazioni Riservate di cui al presente Accordo.
6.2. Parte Ricevente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle Informazioni Riservate.
Art. 7 – Periodo di durata
7.1. Il presente Accordo di riservatezza avrà una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.
Art. 8 – Divieto di cessione
8.1. Nessuna parte potrà cedere il presente Accordo o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da questo derivanti senza il preventivo assenso scritto dell’altra parte.
Art. 9 – Modifica
9.1. Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.
Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1. Questo Accordo è governato dalle leggi italiane.
10.2. Nel caso in cui dovesse insorgere tra le Parti qualunque controversia relativa alla esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo, qualora non venisse definita in via amichevole, il foro competente è quello di Milano.
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