Accordo di riservatezza consulenti – Fac simile


Nel mondo di oggi, l’informazione è più preziosa dell’oro. Le aziende, grandi e piccole, si affidano a consulenti esterni per competenze specialistiche, offrendo loro un accesso senza precedenti alle informazioni interne più sensibili. In questo contesto, gli accordi di riservatezza (NdA – Non-disclosure Agreements) assumono un ruolo cruciale, fungendo da guardiani delle vostre informazioni più preziose.

Questa guida è stata scrupolosamente elaborata per offrire ai consulenti e alle organizzazioni che li impiegano una panoramica chiara e approfondita su come redigere accordi di riservatezza efficaci e su misura. Realtà sempre più digitalizzate richiedono strategie di protezione dell’informazione moderne e robuste; la nostra guida si propone di dotarvi degli strumenti necessari per conseguire tale obbiettivo.

Come scrivere un Accordo di riservatezza consulenti

Scrivere un Accordo di Riservatezza per consulenti richiede una scrupolosa attenzione ai dettagli giuridici e una chiara comprensione delle informazioni che necessitano di protezione. Basandoci sul modello presentato, lo sviluppo del contenuto per tale accordo seguirà una struttura precisa che tutela i diritti e gli obblighi di entrambe le parti interessate, promuovendo una collaborazione basata sulla fiducia e la confidenzialità delle informazioni condivise.

Iniziando, è essenziale stabilire chiaramente l’identità e i dettagli delle parti coinvolte: la “Concedente”, ovvero l’entità che possiede le informazioni riservate, e la “Ricevente”, la parte che accede a tali informazioni nell’ambito della collaborazione. Questa fase preliminare deve includere informazioni come la denominazione sociale, la sede legale, i dati di registrazione alla Camera di Commercio e i dettagli di rappresentanza legale delle parti.

Il preambolo dell’accordo pone le basi della relazione tra le parti, delineando lo scopo della collaborazione, che potrebbe essere un accordo di servizi di consulenza, e sottolineando l’importanza e la natura delle informazioni a cui la parte Ricevente avrà accesso. È in questa sezione che si stabilisce la base per la necessità dell’accordo di riservatezza, sottolineando che le informazioni che saranno condivise sono esclusivamente di proprietà della Concedente e devono essere protette.

La definizione di “Informazioni Confidenziali” è cruciale. Questa sezione delibera dettagliatamente i tipi di informazioni che sono considerate riservate. Non si limita solo a documenti scritti o elettronici, ma si estende a informazioni verbali, dati tecnici, piani aziendali, informazioni sui clienti, strategie di marketing, proprietà intellettuale e qualsiasi altro dettaglio che, se divulgato, potrebbe compromettere la posizione competitiva della Concedente.

Gli “Obblighi della Ricevente” formano una sezione centrale dell’accordo. Qui si specifica che la Ricevente deve utilizzare le informazioni esclusivamente per lo scopo concordato, proteggendo la riservatezza con la stessa diligenza con cui proteggerebbe le proprie informazioni segrete. Inoltre, si impone alla Ricevente di non divulgare, copiare, o in alcun modo distribuire le informazioni confidenziali senza il previo consenso scritto della Concedente, includendo l’obbligo di far rispettare queste stesse restrizioni a dipendenti, collaboratori e terzi coinvolti.

La “Durata del vincolo di riservatezza” è un’altra componente fondamentale. Questa sezione definisce il periodo durante il quale le informazioni devono rimanere protette, stabilendo che tale obbligo persista anche dopo la conclusione dell’accordo di consulenza, fino a quando le informazioni non diventino di dominio pubblico per altre vie che non violano le condizioni poste.

L’inclusione di una “Clausola penale”, sebbene facoltativa, agisce come deterrente contro la violazione dell’accordo, fissando un importo predeterminato che la Ricevente dovrebbe corrispondere in caso di incomplimento, oltre alla possibilità di perseguire il recupero dei danni ulteriori subiti dalla Concedente a causa della mancata riservatezza.

Infine, una “Clausola compromissoria” definisce le modalità di risoluzione delle controversie, preferendo un approccio arbitrale alla risoluzione giudiziaria, in modo da garantire una soluzione più celere e meno onerosa per entrambe le parti.

Ciascuna di queste sezioni deve essere redatta con una lingua chiara e inequivocabile, in modo da lasciare poco spazio a interpretazioni che potrebbero portare a future dispute. La sigla dell’accordo da parte di rappresentanti autorizzati di entrambe le parti sancisce l’impegno reciproco alla riservatezza, garantendo così una base solida per una collaborazione fruttuosa e sicura.

Modello Accordo di riservatezza consulenti

Modello Generico di Accordo di Riservatezza per Consulenti

Questo Documento è stilato e sottoscritto tra:

La Società CONCEDENTE

con sede in [Indirizzo completo], iscritta al Registro Imprese di [Località] al n. [Numero di iscrizione], P. IVA n. [Partita IVA], in persona del sig./della sig.ra [Nome e Cognome], in qualità di [Ruolo] della Società (di seguito denominata “la Concedente”)

e

Il/I Consulente/I RICEVENTE

[nome completo], con sede/residenza in [Indirizzo completo], codice fiscale/P. IVA n. [Numero], in qualità di Professionista/Società di consulenza (di seguito denominato/a “il/la Ricevente”).

Premesso che:

  • le Parti sono coinvolte in [trattative per un accordo/un accordo effettivo] datato [Data], riguardante [Descrizione breve dell’oggetto dell’accordo];
  • tali discussioni/accordi implicano la condivisione di informazioni ritenute dalla Concedente strettamente riservate;

Con la premessa a costituire parte integrante ed inscindibile del presente Accordo, si conviene quanto segue:

1. Informazioni Confidenziali

1.1 Le “Informazioni Confidenziali” includono, ma non si limitano a, ogni dato o informazione, comunicata o appresa sotto qualsiasi forma, riguardante [specificare ambito, es. prodotti, processi, piani commerciali, ecc.] che la Ricevente riceve o è venuta a conoscenza in correlazione all’Accordo menzionato.

2. Obblighi della Ricevente

2.1 La Ricevente si impegna a mantenere la massima riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, utilizzandole esclusivamente per gli scopi previsti e non divulgandole a terzi senza l’esplicito consenso scritto della Concedente.

2.2 Inoltre, il Ricevente garantirà la riservatezza adottando tutte le misure preventive necessarie verso il proprio personale o collaboratori, estendendo gli stessi obblighi di riservatezza a terzi coinvolti.

3. Durata del Vincolo di Riservatezza

3.1 Questo vincolo permarrà efficace fino alla divulgazione pubblica delle Informazioni Confidenziali, mantenendo la sua validità per quegli elementi ancora non pubblici, anche dopo la conclusione dell’Accordo menzionato.

4. Clausola Penale

In caso di violazione degli obblighi di riservatezza, il Ricevente verserà alla Concedente una penale di [Importo] €, senza pregiudizio al risarcimento di ulteriori danni.

5. Clausola Compromissoria

Eventuali controversie saranno deferite alla Camera Arbitrale [da specificare], che risolverà secondo le proprie regole, con le Parti che accettano esplicitamente tale procedura.

Fatto in [Luogo], il [Data]

La Concedente [Firma]

Il/La Ricevente [Firma]


Note: Questo modello è una base generica per un Accordo di Riservatezza. Si raccomanda di adattarlo specificamente alle circostanze e necessità individuali, considerando la possibilità di consultare un legale per assicurarsi della sua completezza e conformità alle leggi applicabili.

Esempio Accordo di riservatezza consulenti

ACCORDO DI RISERVATEZZA TRA CONSULENTI

TRA

La società XYZ S.r.l., CF e P.IVA 01234567890, con sede legale in Via Roma, 1, Milano, rappresentata dal dott. Franco Rossi, domiciliato per la carica in Via Mazzini, 2, Milano, cod. fisc. RSSFNC80A01F205N in qualità di Amministratore Delegato di XYZ S.r.l., (nel seguito denominata Parte Rivelante)

E

Il signor Mario Bianchi, CF BNCMRA85M01H501Z, nato a Firenze, il 01/01/1985, residente in Piazza del Popolo, 5, Firenze (nel seguito denominato Parte Ricevente)

PREMESSO CHE

– Parte Rivelante è in possesso di informazioni di natura confidenziale riguardanti “il codice e il know how” relativi al suo nuovo software di gestione aziendale;
– dette Informazioni Riservate costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di valore considerevole per la Parte Rivelante;
– Parte Ricevente ha chiesto di accedere a queste Informazioni Riservate per valutare una potenziale collaborazione nello sviluppo e nell’implementazione del software;
– è necessario assicurare adeguata protezione a tali Informazioni Riservate per mantenere l’originalità e l’eventuale brevettabilità del software;
– si rende quindi necessario definire gli obblighi specifici di riservatezza gravanti su Parte Ricevente.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Premesse
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 – Oggetto
2.1. Questo Accordo regola gli obblighi di riservatezza della Parte Ricevente riguardo alle Informazioni Riservate nel corso delle valutazioni per una potenziale collaborazione.

Art. 3 – Informazioni Riservate
3.1. Per “Informazioni Riservate” si intendono tutte le informazioni, in particolare il codice e il know-how del software, non di pubblico dominio, comunicate come confidenziali dalla Parte Rivelante.
3.2-3.3. Le esclusioni alle Informazioni Riservate sono delineate in conformità alle condizioni stabilite precedentemente.

Art. 4 – Obblighi della Parte Ricevente
4.1-4.4. La Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità, ad adottare misure di sicurezza, a non utilizzare le informazioni senza consenso e a rispettare gli obblighi di segretezza.

Art. 5 – Proprietà intellettuale
5.1-5.4. La proprietà intellettuale delle Informazioni Riservate resta della Parte Rivelante, mentre i diritti sui risultati della collaborazione saranno regolamentati con separate convenzioni.

Art. 6- Restituzione di documenti
6.1-6.2. Tutti i documenti e registrazioni relative alle Informazioni Riservate dovranno essere restituiti o distrutti al termine dell’Accordo.

Art. 7 – Periodo di durata
7.1. L’Accordo è valido per 5 anni dalla data di sottoscrizione.

Art. 8 – Divieto di cessione
8.1. Nessuna delle parti può cedere i diritti o le obbligazioni derivanti da questo Accordo senza consenso scritto.

Art. 9 – Modifica
9.1. Ogni modifica deve essere redatta per iscritto e firmata da entrambe le parti.

Art. 10 – Diritto applicabile e foro competente
10.1-10.2. L’Accordo è regolato dalle leggi italiane e per ogni controversia sarà competente il foro di Milano.

Data __________

Firma Parte Rivelante ___________________

Firma Parte Ricevente ___________________