La trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, essendo considerata dal legislatore vantaggiosa per il dipendente, richiede solo l’accordo tra le parti, ovvero un comportamento concludente, senza obblighi di forma o di convalida in sede amministrativa presso la Direzione Provinciale del Lavoro, oggi Direzione Territoriale del Lavoro (Min. Lav. Circ. 18 marzo 2004, n. 9, punto 6).
Il rapporto di partenza può essere rappresentato da un part time verticale o da un part time orizzontale. Per dettagli sulle differenze tra le due tipologie è possibile vedere questa guida sul part time su questo blog.
L’avvenuta trasformazione del rapporto va però comunicata, a cura del datore di lavoro, al Centro per l’impiego competente in relazione alla sede di lavoro nel termine di 5 giorni, mediante l’apposita procedura on line. (art. 4-bis, co. 5, lett. c), D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181, come modificato dall’art. 5, co.4, L. 4 novembre 2010, n. 183, c.d. Collegato lavoro; Min. Lav. Circ. n. 9/2004, punto 5; 24 novembre 2003, n. 37, punto 4; 7 aprile 2003, n. 12, punto 5; Min. Lav. Nota n. 440/2007).
Rifiuto del lavoratore. L’eventuale rifiuto del lavoratore di sottoscrivere l’accordo di trasformazione non costituisce giustificato motivo di licenziamento (art. 5, co. 1, primo periodo, D.Lgs. n. 61/2000.
Diritto di precedenza verso il tempo pieno in favore del dipendente originariamente assunto a tempo parziale. In caso di assunzione di lavoratori a tempo pieno, il contratto individuale di lavoro può prevedere un diritto di precedenza in favore del dipendente assunto a tempo parziale “fin dall’inizio”, senza trasformazioni, presso “unità produttive site nello stesso ambito comunale, adibiti alle stesse mansioni o a mansioni equivalenti” rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l’assunzione (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 61/2000, come sostituito dall’art. 46, co. 1, lett. o), D.Lgs. n. 276/2003) [3].
Sanzione per violazione del diritto di precedenza. In caso di violazione del diritto di precedenza da parte del datore di lavoro, il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in misura corrispondente alla differenza tra l’importo della retribuzione percepita e quella che avrebbe percepito nei 6 mesi successivi al passaggio dal tempo parziale al tempo pieno (art. 8, co. 3, D.Lgs. n. 61/2000).
Diritto di precedenza verso il tempo pieno in favore del lavoratore originariamente assunto a tempo pieno, che abbia poi trasformato il rapporto di lavoro in part time. Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha un diritto di precedenza legale nelle assunzioni a tempo pieno per l’espletamento delle stesse mansioni ovvero equivalenti a quelle oggetto del contratto di lavoro a tempo parziale (art. 12-ter, D.Lgs. n. 61/2000, introdotto dall’art. 1, co. 44, lett. e), L. 24 dicembre 2007, n. 247). In questa ipotesi :
non è necessario uno specifico atto o patto tra le parti;
non è prevista alcuna specifica sanzione, in caso di violazione del diritto di precedenza;
è però possibile che il lavoratore provi l’esistenza di un danno risarcibile per l’omesso rispetto del diritto di precedenza.
Per consentire il corretto espletamento del diritto di precedenza, il datore di lavoro dovrà attivarsi nel comunicare al lavoratore l’intenzione di procedere alla trasformazione “verso il tempo pieno” e le mansioni di assegnazione.
Relativamente a tale diritto di precedenza legale, è stata evidenziata la mancata previsione di una scadenza temporale oltre che di un limite geografico (tanto da poter essere attuato presso tutte le unità produttive dell’azienda interessata) per l’esercizio del diritto stesso.