Accordo sfruttamento diritti immagine sport – Fac simile


Nel mondo dello sport, la gestione dei diritti d’immagine rappresenta un aspetto fondamentale per atleti, società e sponsor. La crescente esposizione mediatica e l’importanza commerciale dei testimonial sportivi impongono la necessità di regolare con precisione l’utilizzo dell’immagine degli sportivi. Un accordo ben strutturato tutela sia l’atleta, che mantiene il controllo sulla propria immagine, sia le controparti, che possono sfruttare in modo legittimo e sicuro i diritti acquisiti. In questa guida, analizzeremo gli elementi essenziali per redigere correttamente un accordo di sfruttamento dei diritti d’immagine in ambito sportivo, fornendo indicazioni pratiche, suggerimenti legali e modelli utili per evitare controversie e valorizzare al meglio il potenziale comunicativo degli sportivi.

Come scrivere un Accordo sfruttamento diritti immagine sport

Scrivere un accordo per lo sfruttamento dei diritti d’immagine in ambito sportivo richiede una profonda comprensione sia della normativa di riferimento, sia delle esigenze delle parti coinvolte. È fondamentale innanzitutto identificare con precisione i soggetti dell’accordo: da una parte l’atleta o il soggetto titolare dei diritti d’immagine, dall’altra la società sportiva, uno sponsor, un’agenzia o un ente terzo interessato allo sfruttamento di tali diritti. L’identificazione delle parti deve includere tutti i dati anagrafici e, se necessario, eventuali rappresentanti legali.

Il cuore dell’accordo è la definizione dell’oggetto e dell’estensione dei diritti concessi. Occorre specificare esattamente quali diritti vengono concessi: l’uso dell’immagine, del nome, della voce, delle performance sportive, sia statiche (foto) che dinamiche (video), e per quali finalità. È necessario quindi precisare se l’utilizzo riguarda solo attività promozionali, pubblicitarie, merchandising, campagne social, eventi, oppure anche produzioni audiovisive o editoriali. L’estensione territoriale e temporale deve essere chiaramente indicata: per quanto tempo e su quali territori l’immagine può essere utilizzata.

Una parte importante riguarda le modalità di utilizzo dell’immagine. È fondamentale stabilire se il diritto è esclusivo o non esclusivo, ossia se il titolare può concedere lo stesso diritto ad altri soggetti oppure no. È altrettanto importante determinare se sono previste limitazioni qualitative o quantitative, ad esempio rispetto ai mezzi di comunicazione (stampa, web, TV, social), ai formati (spot pubblicitari, poster, gadget), o ai settori merceologici coinvolti. Spesso si inseriscono clausole che escludono lo sfruttamento dell’immagine per prodotti o servizi incompatibili con la reputazione dell’atleta o contrari ai suoi valori personali, come nel caso di prodotti alcolici, tabacchi o scommesse.

Il corrispettivo economico deve essere dettagliatamente regolato. Si deve indicare se il compenso è fisso, variabile, una tantum o periodico, e se sono previsti ulteriori benefit, premi o royalties in base ai risultati raggiunti o al volume delle vendite. Le modalità e i tempi di pagamento devono essere definiti con precisione.

Non meno rilevante è la disciplina relativa alla proprietà dei materiali prodotti. Si deve stabilire chi sarà titolare dei diritti sulle fotografie, i video o altri contenuti realizzati utilizzando l’immagine dell’atleta, e se è previsto un diritto di approvazione preventiva da parte di quest’ultimo. Questa clausola tutela l’atleta da un uso distorto o non gradito della propria immagine.

Un’altra sezione cruciale riguarda le responsabilità delle parti. L’accordo deve chiarire chi risponde di eventuali violazioni dei diritti di terzi o di danni derivanti dall’uso dell’immagine, e prevedere eventuali manleve o assicurazioni. È importante prevedere anche la risoluzione delle controversie, indicando il foro competente o eventuali procedure alternative di conciliazione o arbitrato.

Infine, la privacy e la protezione dei dati personali assumono un ruolo sempre più centrale: il contratto deve rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, garantendo il consenso informato dell’atleta per ogni trattamento collegato all’utilizzo dell’immagine.

La redazione di un accordo di questo tipo richiede quindi attenzione, equilibrio e un’adeguata personalizzazione sulla base delle effettive esigenze delle parti. Un approccio dettagliato e puntuale è essenziale per tutelare al meglio sia il diritto all’immagine dell’atleta, sia gli interessi commerciali del soggetto che intende sfruttarlo.

Modello Accordo sfruttamento diritti immagine sport

ACCORDO DI SFRUTTAMENTO DEI DIRITTI D’IMMAGINE

TRA

______________, con sede legale in ______________, C.F./P.IVA ______________, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato “Concedente”;

E

______________, con sede legale in ______________, C.F./P.IVA ______________, in persona del legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato “Cessionario”;

PREMESSO CHE

– Il Concedente è titolare dei diritti di immagine relativi all’atleta ______________, nato/a a ______________ il ______________, codice fiscale ______________ (di seguito “Atleta”);
– Il Cessionario è interessato ad acquisire il diritto di utilizzare l’immagine dell’Atleta per fini promozionali, pubblicitari e commerciali nei modi e nei termini di seguito specificati;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto
Il Concedente concede al Cessionario, che accetta, il diritto non esclusivo/esclusivo (barrare la voce che non interessa) di utilizzare l’immagine, il nome e la voce dell’Atleta, anche tramite fotografie, filmati, spot pubblicitari, registrazioni audio e video, nell’ambito delle attività di ______________.

Art. 2 – Durata
Il presente accordo ha durata dal ______________ al ______________.

Art. 3 – Ambito territoriale
Il diritto di sfruttamento viene concesso per il seguente territorio: ______________.

Art. 4 – Corrispettivo
Il Cessionario si impegna a corrispondere al Concedente la somma di € ______________, oltre IVA se dovuta, secondo le seguenti modalità: ______________.

Art. 5 – Modalità di utilizzo
Il Cessionario potrà utilizzare l’immagine dell’Atleta esclusivamente per le seguenti finalità: ______________ e secondo le modalità di seguito indicate: ______________.

Art. 6 – Obblighi delle Parti
Il Concedente garantisce di essere titolare dei diritti concessi e si impegna a manlevare il Cessionario da qualsiasi pretesa di terzi.
Il Cessionario si impegna a non utilizzare l’immagine dell’Atleta per scopi diversi da quelli previsti dal presente accordo.

Art. 7 – Riservatezza
Le Parti si impegnano a mantenere riservati i termini e le condizioni del presente accordo.

Art. 8 – Legge applicabile e foro competente
Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di ______________.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo ______________, data ______________

Il Concedente
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Il Cessionario
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