Vediamo quali sono i contratti di lavoro utilizzati nel settore turismo.
Il contratto di apprendistato
Risulta essere il primo contratto esaminato, soprattutto nelle forme dell’apprendistato part-time ed a cicli stagionali. Relativamente al “vecchio apprendistato” la circolare precisa che non esiste alcun minimum di orario da osservare nella stipula del contratto ma bisogna in ogni caso rispettare il limite minimo di 120 ore di formazione previste nella legge 196/97. Anche l’apprendistato professionalizzante può essere compatibile con un orario part-time ed anche in questo caso è vietato ridurre in proporzione il monte ore formativo previsto dalla disciplina regionale. Sono, però, ammesse specifiche disposizioni che possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, dalle Regioni in accordo con le parti sociali.
E’ ammesso anche l’apprendistato stagionale, fermo restando il limite formativo minimo di 120 ore annue per ogni 12 mesi di servizio complessivamente prestato. In caso di imprese dislocate in più regioni, e quindi sottoposte a diverse discipline regionali per l’apprendistato, si applica la disciplina della regione in cui il datore di lavoro ha la propria sede legale.
Il contratto di lavoro intermittente
Risulta essere, per le sue caratteristiche di flessibilità e di semplificazione burocratica, uno dei contratti maggiormente utilizzati nel settore turismo. La circolare chiarisce l’ambito di applicazione di tale tipologia contrattuale, a cui si può far ricorso a fronte di esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, oppure nei week end, nelle vacanze natalizie o pasquali, nelle ferie estive, con riferimento a prestazioni rese da soggetti con meno di 25 anni o da lavoratori con più di 45 anni, anche pensionati.