Cosa Sono le Cambiali


Spesso, in particolare in ambito imprenditoriale, si sente parlare della cambiale. Ma come è fatta una cambiale e soprattutto in cosa consiste?
Sono previste due forme di cambiale (si utilizzano nella prassi moduli prestampati): il vaglia cambiario e la cambiale tratta.
Il vaglia cambiario consiste nella promessa che il debitore fa al creditore di provvedere al pagamento di un determinato importo. In questo caso la cambiale è sottoscritta dal debitore.

La cambiale tratta consiste, invece, nell’ordine che il creditore dà al debitore di pagare ad un terzo (che può essere lo stesso creditore) una certa somma di denaro. In questo caso la cambiale è sottoscritta dal creditore.
Per semplificare il concetto, basti pensare che il vaglia cambiario funziona come un assegno circolare (la banca si impegna a pagare l’importo richiesto dal correntista al beneficiario/creditore), mentre la cambiale tratta funziona come un assegno bancario (ordine del debitore alla banca di pagare la somma indicata al beneficiario/creditore).

Per la cambiale tratta (così come di fatto per l’assegno circolare) il debitore che riceve l’ordine di pagamento deve essere messo nella condizione di sapere che ha ricevuto tale ordine e di volersi impegnare nel pagamento: si obbligherà in tal senso solo nel caso in cui firmerà anch’egli la cambiale per accettazione (di fatto scriverà sul fronte della cambiale “per accettazione” e aggiungerà di fianco la propria firma).
I moduli prestampati contengono già tutti gli elementi necessari affinchè quello che fondamentalmente è un pezzo di carta possa valere come cambiale, bisogna solo compilarli con i dati del caso.

La cambiale presenta dei vantaggi pratici. Di seguito i due più evidenti.
Da un lato il suo utilizzo è diffuso soprattutto per “garantire” pagamenti anche rateali. Infatti, come si usa dire, la cambiale rappresenta di per sé un titolo e, pertanto, il mancato pagamento della stessa dà la possibilità a chi la detiene di agire in via esecutiva nei confronti del debitore senza dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia per ottenere un decreto ingiuntivo. Al riguardo è essenziale che vengano apposte le marche da bollo cambiarie, nella misura del 12 per mille rispetto al valore indicato sulla cambiale, sin dalla data di emissione.
Altro vantaggio è che la cambiale può essere oggetto di girata. A livello pratico funziona come strumento alternativo alla moneta. Ad esempio, l’imprenditore che abbia un debito e possieda una cambiale rilasciata da un proprio debitore potrà accordarsi con il creditore affinchè accetti la cambiale a titolo di pagamento, ovviamente per il valore sulla stessa riportato. In questo caso, l’imprenditore, sul retro della cambiale, apporrà la girata, ossia la sua firma (anche in nome e per conto di una società/impresa), e consegnerà il “pezzo di carta” al proprio creditore. Quest’ultimo, al momento della scadenza della cambiale, chiederà il pagamento al debitore iniziale (nel caso di vaglia cambiario colui che ha promesso il pagamento, nel caso di cambiale tratta colui che ha ricevuto l’ordine di effettuare il pagamento e si è impegnato con l’accettazione) oppure, nell’eventualità in cui la cambiale risulti impagata, potrà agire anche nei confronti del proprio girante ed eventualmente dei precedenti giranti ma tale azione è però subordinata alla levata del protesto, ossia un atto pubblico con cui si accerta il mancato pagamento. In questo modo si può fare affidamento su un maggior numero di debitori e, dunque, le possibilità di ottenere il pagamento possono risultare superiori.

Poiché la normativa cambiaria è comunque vasta e presenta numerose varianti e tecnicismi, si consiglia, nel caso in cui si voglia far uso delle cambiali, di contattare comunque un avvocato per maggiori dettagli.