L’azienda edile che supera i limiti numerici contrattualmente previsti per il ricorso al part-time (art. 1, co. 3, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61), è irregolare e non può ottenere il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
Risulta essere quanto stabilito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con risposta all’Interpello 3 marzo 2011, n. 8, presentato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE).
In effetti, il vigente c.c.n.l. Edilizia Industria 19 aprile 2010, disciplinando l’istituto del lavoro a tempo parziale, dispone che “fermo restando quanto previsto dalla legge, nelle more dell’adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili, le parti stabiliscono che un’impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato” e che “resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa” (art. 78).
Il Ministero precisa che “una volta raggiunta l’indicata percentuale del 3% del totale dei lavoratori a tempo indeterminato nell’impresa, o superato il limite pari al 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell’impresa, ogni ulteriore contratto a tempo parziale stipulato deve considerarsi adottato in violazione delle regole contrattuali”.
In ogni caso, il limite del 3% è riferibile solo alle assunzioni a tempo parziale effettuate dopo l’entrata in vigore del nuovo c.c.n.l., rimanendo esclusi dalla contingentazione i contratti a tempo parziale già stipulati a tale data.